IL GIUDIZIO D'IDONEITA'

Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto fornendo copia al lavoratore e al datore di lavoro.
Le prescrizioni o le limitazioni espresse vanno rispettate dal datore di lavoro.
È ammesso ricorso avverso i giudizi del medico del lavoro competente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che può, dopo eventuali ed ulteriori accertamenti, confermare o modificare o revocare il giudizio stesso
Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche di cui all’Art.41, comma 2 del Decreto 81, può esprimere uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:
-
IDONEITA’: il lavoratore risulta idoneo all’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
-
IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI: l’esposizione ai rischi può essere consentita ai lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, come ad esempio l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale (DPI).
-
IDONEITA’ PARZIALE: TEMPORANEA o PERMANENTE, con PRESCRIZIONI o LIMITAZIONI quando il dipendente viene escluso da alcuni compiti previsti dalla mansione.
-
INIDONEITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE: è determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa