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  IL RUOLO DEL MEDICO COORDINATORE  

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Sebbene lo stesso Testo Unico Art.18 Comma 1, Lett. a, obblighi il datore di lavoro a nominare il MEDICO COMPETENTE, inteso singolarmente, concede con l’art.39 la possibilità di nominare più medici competenti ponendo la condizione tassativa di individuare tra loro un medico coordinatore. Il

Il MEDICO COORDINATORE è l’elemento di coerenza tra i due articoli e rappresenta un carattere di obbligatorietà

Il MEDICO COORDINATORE, definiti formalmente i termini dell’incarico di coordinazione, oltre a occuparsi degli adempimenti propri del medico competente, riveste il ruolo di raccordo organizzativo con i medici competenti delle altre sedi, convenendo criteri omogenei di definizione e applicazione dei protocolli sanitari, delle procedure e degli strumenti operativi. Rappresenta un riferimento tecnico-scientifico per la risoluzione di problematiche complesse, un riferimento per l’inoltro di istanze di carattere sanitario all’azienda

Il Decreto Legislativo 81/08 prevede un MEDICO COORDINATORE nei casi in cui:

  • Aziende con più unità produttive: il concetto di unità produttiva non coincide con qualunque unità produttiva o qualunque stabilimento o sede aziendale, ma che è definita dal testo unico come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La Cassazione ha chiarito che una struttura può essere qualificata come “unità produttiva” a condizione che abbia una fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio ed abbia in condizioni di indipendenza un proprio riparto di risorse disponibili da poter permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive delle unità.

  • La Valutazione dei Rischi ne indichi la necessità

  • Gruppi di imprese

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